Art. 2
In vigore dal 5 apr 1987
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 86 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1987, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Rognoni
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 5
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-21;99#art-2