Art. 6

Personale

In vigore dal 12 feb 1987
1. Per l'espletamento delle attività previste dal presente decreto si provvede con personale, comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici, nonché con personale, comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, oltre che con esperti. 2. Il contingente del personale è determinato nella misura fissata nell'allegata tabella A. La ripartizione interna ai quadri fra le qualifiche di cui a tale tabella può essere modificata, per sopravvenute particolari esigenze funzionali, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, fermo restando il numero complessivo del contingente del personale da comandare o da collocare in posizione di fuori ruolo ed il numero dei funzionari con qualifica di dirigente generale o equiparata o da equiparare. 3. Ai fini del presente decreto, il personale comandato e proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti pubblici economici verrà equiparato, anche in relazione alle professionalità acquisite, alle qualifiche ed ai livelli del personale statale sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.
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