Art. 4

Conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

In vigore dal 12 feb 1987
Conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno. 1. Il Dipartimento organizza, secondo le indicazioni del Ministro, conferenze periodiche, con frequenza almeno quadrimestrale, dei presidenti e dei direttori degli organismi dell'intervento straordinario di cui agli della legge 1 marzo 1986, n. 64, allo scopo di verificare e analizzare l'andamento dell'intervento straordinario e per individuare i criteri per il coordinamento delle rispettive azioni programmatiche. 2. Alle sedute, presiedute dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o da suo delegato, oltre al capo del Dipartimento, possono partecipare anche i responsabili dei servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-19;12#art-4

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