Art. 2
In vigore dal 1 ago 1987
Dopo l'art. 28, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è istituito il seguente nuovo articolo:
Art. 29. - Alla facoltà di lingue e letterature straniere è annessa la biblioteca di facoltà la cui direzione è affidata ad un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche.
La biblioteca cura la pubblicazione e la diffusione degli annali della facoltà e il loro scambio con pubblicazioni di altri enti ed istituti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 65
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-24;1132#art-2