Art. 1

In vigore dal 1 ago 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: . Nell'art. 28, relativo agli istituti annessi alla facoltà di lingue e letterature straniere, dopo l'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "Ciascun istituto ha locali, attrezzature e biblioteca propria".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-24;1132#art-1

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