Art. 1
In vigore dal 5 apr 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, concernente approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
.
1. Il primo comma dell'art. 46 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, è sostituito dal seguente:
"Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile".
2. Al quarto e quinto comma del predetto art. 46 le espressioni "interesse semplice annuo del 5%" e "interesse annuo del 5%" sono sostituite dalla seguente: "interesse in misura pari a quello annualmente determinato a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, concernente approvazione del capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto soltanto per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 23
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-11-17;1038#art-1