Art. 2

Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi

In vigore dal 20 mar 1987
1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti: "I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato. Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche: a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi; b) idoneo rivestimento contro le corrosioni; c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 novembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-11-17;1024#art-2

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Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi (Art. 2 Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo