Art. 2
Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi
In vigore dal 20 mar 1987
1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti:
"I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato.
Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:
a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;
b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 24
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-11-17;1024#art-2