Art. 1

Elementi essenziali degli impianti

In vigore dal 20 mar 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli olii minerali e carburanti, in relazione all' della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: . Elementi essenziali degli impianti 1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente: "Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali: a) uno o due serbatoi; b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto; c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio; d) uno o due apparecchi di distribuzione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-11-17;1024#art-1

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