Art. 4

In vigore dal 30 giu 1987
Gli articoli da 528 a 530, relativi alla prima scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1119#art-4

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