Art. 2
In vigore dal 30 giu 1987
Gli articoli da 506 a 508, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1119#art-2