Art. 4

In vigore dal 25 apr 1987
Gli articoli 403, 407, 408 e 409, relativi alla scuola di specializzazione in tossicologia, sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987 Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 118
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1067#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo