Art. 4
In vigore dal 25 apr 1987
Gli articoli 403, 407, 408 e 409, relativi alla scuola di specializzazione in tossicologia, sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 118
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1067#art-4