Art. 2

In vigore dal 25 apr 1987
Gli articoli da 111 a 126, relativi alle disposizioni generali concernenti le scuole afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi è sostituiti dai seguenti: Normativa generale comune a tutte le scuole di specializzazione Art. 111. - Nell'Università di Cagliari, facoltà di medicina e chirurgia, sono istituite le seguenti scuole di specializzazione: malattie infettive (*); medicina interna (*); gastroenterologia ed endoscopia digestiva (*); nefrologia (*); geriatria; endocrinologia e malattie del ricambio (*); anestesia e rianimazione (*); chirurgia pediatrica (*); cardiologia (*); chirurgia toracica; chirurgia generale (*); urologia (*); scienza dell'alimentazione (*); medicina fisica e riabilitazione; ortopedia e traumatologia (*); ginecologia ed ostetricia (*); igiene e medicina preventiva (*); oncologia; psichiatria (*); pediatria; neurologia (*); otorinolaringoiatria (*); microbiologia e virologia; radiologia (*); allergologia e immunologia clinica (*); dermatologia e venereologia (*); medicina dello sport (*); chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica (*); farmacologia; medicina del lavoro (*); anatomia patologica (*); ematologia (*); oftalmologia; angiologia medica; odontostomatologia (*); ortognatodonzia (*); tossicologia (*). (*) Scuole riordinate in adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Art. 112. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico. I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare "sub conditione" all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione. L'eventuale differenza fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non e prevista l'esistenza di un albo professionale. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana. Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso. Art. 113. - Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione; b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso da una prova pratica. Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame. Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola; d) le pubblicazioni scientifiche. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Art. 114. - La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o un cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori. Art. 115. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 119. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola. Art. 116. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università. Art. 117. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 118. - Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia. Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie del presidente di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 119. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Art. 120. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera del consiglio delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 121. - Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme. Art. 122. - Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Art. 123. - Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Art. 124. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità. Art. 125. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza, e prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento. Art. 126 (Norma transitoria). - Le scuole già funzionanti presso le Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 111 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1067#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo