Art. 1

In vigore dal 18 dic 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 19533, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bologna; Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81-93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università di Bologna di istituire il corso di laurea in scienze dell'informazione, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea degli Atenei viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Nell', relativo alle facoltà che costituiscono l'Università ed alle lauree che si conseguono presso le facoltà medesime, all'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggiunta la seguente laurea: "Laurea in scienze dell'informazione, durata del corso quattro anni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;807#art-1

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