Art. 4

In vigore dal 23 ott 1986
Nella tabella II dell'ordinamento didattico universitario, contenente l'elenco delle facoltà universitarie dalle quali possono essere rilasciati le lauree e i diplomi indicati nella tabella I, è aggiunta, dopo la facoltà di scienze economiche e bancarie, la seguente facoltà che rilascia le lauree appresso indicate: Facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali: laurea in scienze economiche e bancarie; laurea in scienze assicurative. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986 Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 320
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;643#art-4

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Art. 4 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce. — Testo vigente | Portale Normativo