Art. 4
In vigore dal 23 ott 1986
Nella tabella II dell'ordinamento didattico universitario, contenente l'elenco delle facoltà universitarie dalle quali possono essere rilasciati le lauree e i diplomi indicati nella tabella I, è aggiunta, dopo la facoltà di scienze economiche e bancarie, la seguente facoltà che rilascia le lauree appresso indicate:
Facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali:
laurea in scienze economiche e bancarie;
laurea in scienze assicurative.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 320
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;643#art-4