Art. 1
In vigore dal 23 ott 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
L' dello statuto dell'Università degli studi di Lecce è soppresso ed è sostituito dal seguente:
L'Università degli studi di Lecce è costituita dalle seguenti facoltà:
1) facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali;
2) facoltà di lettere e filosofia;
3) facoltà di magistero;
4) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Ciascuna facoltà conferisce le lauree indicate nel presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;643#art-1