Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano›Capo VI
Art. 32
Riaccertamento dei residui
In vigore dal 28 mag 1987
Annualmente l'osservatorio è tenuto a compilare, sulla base degli elenchi nominativi, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio direttivo.
Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori dei conti esprime il suo parere.
La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-32