Art. 32 · Riaccertamento dei residui
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuvianoCapo VI

Art. 32

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Riaccertamento dei residui

In vigore dal 28 mag 1987
Annualmente l'osservatorio è tenuto a compilare, sulla base degli elenchi nominativi, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio direttivo. Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori dei conti esprime il suo parere. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-04;1104#art-roa-32