Art. 2

In vigore dal 19 ago 1986
1. L'avvocatura dello Stato di Campobasso entra in funzione per gli effetti di cui all'art. 25 del codice di procedura civile e al capo II del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, e per le notifiche alle pubbliche amministrazioni dalla data in cui entrerà in funzione la corte di appello di Campobasso, che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 4 della legge 7 maggio 1986, n. 151. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 43
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-29;491#art-2

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