Art. 1

In vigore dal 19 ago 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 18 del testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Visto l'art. 25 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 6 del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; Vista la legge 7 maggio 1986, n. 151, con la quale viene istituita la corte di appello di Campobasso; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: . 1. È istituita l'avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, con circoscrizione coincidente con quella della locale corte di appello.
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