Art. 2

In vigore dal 22 apr 1987
Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in "lettere" della facoltà di lettere è aggiunto l'insegnamento di "lingue e letterature indiane dravidiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987 Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 109
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;1052#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1985, n. 852, recante modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo