Art. 1
In vigore dal 22 apr 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 852 del 24 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1986, con il quale, in accoglimento delle proposte formulate, ai sensi dell' della legge 30 ottobre 1981, n. 615, dai competenti organi accademici dell'Università degli studi di Pisa, è stato modificato lo statuto di quell'Ateneo con l'inserimento di alcuni insegnamenti complementari nell'elenco relativo al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia;
Veduta la lettera del 5 aprile 1986, prot. n. 4928, con la quale il rettore dell'Università di Pisa ha comunicato che per mero errore materiale di trascrizione degli uffici amministrativi, l'insegnamento di "lingue e letterature indiane dravidiche" è stato inserito sia nel corso di laurea in lettere che per quello in filosofia per quanto concerne i verbali delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione (rispettivamente n. 102 del 22 maggio 1985 e n. 583 del 9 maggio 1985);
Veduta la lettera del 9 maggio 1986, prot. n. 6822, con la quale il rettore dell'Università di Pisa, facendo seguito alla lettera n. 4928 del 5 aprile 1986 sopra indicata, ha trasmesso i verbali delle deliberazioni del senato accademico (n. 115 del 5 maggio 1986) e del consiglio di amministrazione (n. 507 del 29 aprile 1986) relative al riscontrato errore materiale;
Ritenuta la necessità di rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 852 del 24 settembre 1985;
Decreta:
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Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso l'insegnamento di lingue e letterature indiane dravidiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;1052#art-1