Art. 2
In vigore dal 16 ott 1986
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1985, 1986, 1987 si fa fronte con le somme di cui all'art. 3 della legge 7 marzo 1985, n. 97.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
DEGAN, Ministro della sanità
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;662#art-2