Art. 2

In vigore dal 16 ott 1986
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1985, 1986, 1987 si fa fronte con le somme di cui all'art. 3 della legge 7 marzo 1985, n. 97. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica DEGAN, Ministro della sanità GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1986 Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 5
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Art. 2 Equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 2 delle legge 7 marzo 1985, n. 97. — Testo vigente | Portale Normativo