Art. 1

In vigore dal 16 ott 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, ed in particolare l' che stabilisce il procedimento per l'equiparazione delle qualifiche del personale dei suddetti istituti a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali; Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, recante modifiche alla legge 23 giugno 1970, n. 503; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, concernente trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali; Visto l'accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, stipulato il 5 dicembre 1980 tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali; Preso atto che occorre provvedere alla suddetta equiparazione; Sentite le regioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro; EMANA il seguente decreto: . 1. In attuazione della legge 7 marzo 1985, n. 97, l'equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale è disposta, tenuto conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardate le posizioni giuridiche acquisite nei termini di cui alla tabella allegata. 2. Al personale degli istituti predetti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con le decorrenze e modalità ivi previste.
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