Art. 3
In vigore dal 7 ott 1986
Nell'art. 110, relativo alla facoltà di ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di "tecnica della produzione industriale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1986
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1986
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 394
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-05-13;562#art-3