Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 ott 1986
Nell'art. 110, relativo alla facoltà di ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di "tecnica della produzione industriale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1986 Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 394
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