Art. 5

Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

In vigore dal 21 mar 1986
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.); Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.); Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.); Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Cassa depositi e prestiti (DD.PP.); Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. La delegazione di parte pubblica è composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; dal Ministro delle finanze; dal Ministro dei lavori pubblici; dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; dal Ministro dell'interno. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-05;68#art-5

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