Art. 10

Procedure di stipulazione degli accordi di comparto

In vigore dal 24 mar 1986
1. Per ciascuno dei comparti individuati nei precedenti articoli si provvederà alla stipulazione di un solo accordo di durata triennale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale indicate nei citati medesimi articoli. 2. Per tutti i comparti di contrattazione collettiva individuati nei precedenti articoli nella stipulazione degli accordi di comparto si applicano le regole procedimentali di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, con l'osservanza altresì, in merito al comparto "regioni-enti locali" di cui al precedente , del disposto dell'ultimo comma dell' per quanto riguarda gli enti locali; relativamente alle regioni la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni stesse entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-05;68#art-10

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