Art. 3

In vigore dal 20 mar 1986
L'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente: "Art. 9. - I lavori, le provviste e i servizi di cui all' sono soggetti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non possono essere sottoposti a collaudo. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati, nominati dal segretario generale della Corte dei conti, ovvero da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera le lire sette milioni è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal consegnatario dell'ufficio interessato. In ogni caso il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non possono essere effettuati da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nel testo sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1986 Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-07;55#art-3

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Art. 3 Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti. — Testo vigente | Portale Normativo