Art. 1

In vigore dal 20 mar 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti; Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: . L' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente: ". - I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti: 1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione; 2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario; 3) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici regionali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto; 4) spese per la guardia agli elevatori elettronici; 5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni; 6) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti; 7) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti; 8) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi; 9) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario; 10) lavori di traduzione, da affidare a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; 11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedono e sia impossibile provvedere direttamente; 12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 13) spese di cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche; 14) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali; 15) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonché per la partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte dei conti; 16) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni internazionali; 17) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali; 18) spese per l'acquisto di refezioni destinate al personale che presta con orario continuativo opera di sorveglianza dei candidati durante lo svolgimento delle prove relative a concorsi banditi dalla Corte dei conti; 19) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese le macchine da scrivere, per calcolo e per riproduzione; 20) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per ufficio; 21) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale; 22) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 23) spese per la provvista di combustibili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro genere di materiali di consumo; 24) spese per le attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite dal personale; 25) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire cinque milioni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-07;55#art-1

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