Art. 2
In vigore dal 1 gen 1986
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio 29
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;792#art-2