Art. 1
In vigore dal 1 gen 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con il quale la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti;
Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
EMANA
il seguente decreto:
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Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121: tutte le domeniche;
il 1 gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;
il 6 gennaio, Epifania del Signore;
il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
il 1 novembre, tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
il 25 dicembre, Natale del Signore;
il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;792#art-1