Art. 3
In vigore dal 19 feb 1986
Restano salve le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 novembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alta Corte dei conti, addì 30 gennaio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-11-28;869#art-3