Art. 3

In vigore dal 19 feb 1986
Restano salve le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 novembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alta Corte dei conti, addì 30 gennaio 1986 Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-11-28;869#art-3

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