Art. 2
In vigore dal 19 feb 1986
Le procedure di autorizzazione dei servizi di cui al precedente sono disciplinate, per le imprese nazionali di trasporto aereo e per quelle dei Paesi membri della Comunità economica europea, in conformità con la citata direttiva, mediante decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-11-28;869#art-2