Art. 3

In vigore dal 28 dic 1985
Dopo l'art. 108 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: anatomia patologica; chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica; ortopedia e traumatologia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;725#art-3

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