Art. 3
In vigore dal 28 dic 1985
Dopo l'art. 108 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:
anatomia patologica;
chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;
ortopedia e traumatologia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;725#art-3