Art. 1
In vigore dal 28 dic 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato, come appresso:
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Gli articoli 68 e 69, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 68. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venti per ogni anno di corso (dieci per l'indirizzo diagnostico e dieci per l'indirizzo biochimico-analitico) e complessivamente di ottanta per l'intero corso di studi.
Art. 69. - La scuola si articola in due indirizzi: l'uno diagnostico, l'altro biochimico-analitico. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica (indirizzo organico-biologico), in chimica industriale e in medicina veterinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;725#art-1