Regolamento›Titolo X
Art. 79
Attività ricreative
In vigore dal 14 gen 1986
L'amministrazione della pubblica sicurezza cura la funzionalità dei centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci, favorisce le attività turistiche e culturali per il personale di cui all' e relativi familiari e, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative e livello nazionale, stabilisce le disposizioni di massima necessarie per la gestione delle predette strutture.
Visto il Ministro dell'interno
SCALFARO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-79