Art. 2

In vigore dal 27 dic 1985
All'espropriazione degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito rispettivamente in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I termini relativi all'inizio ed al compimento dei lavori vengono omessi, in quanto i lavori medesimi sono stati eseguiti in regime di occupazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 ottobre 1985 COSSIGA SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1985 Registro n. 36 Difesa, foglio n. 390
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