Art. 2
In vigore dal 27 dic 1985
All'espropriazione degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine entro il quale gli espropri dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito rispettivamente in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I termini relativi all'inizio ed al compimento dei lavori vengono omessi, in quanto i lavori medesimi sono stati eseguiti in regime di occupazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 1985
COSSIGA
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1985
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 390
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-12;717#art-2