Art. 1
In vigore dal 27 dic 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
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Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere realizzate, nell'interesse della Difesa, in località Monte Cavo Vetta del comune di Rocca di Papa (Roma).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-12;717#art-1