Art. 2
In vigore dal 24 ott 1985
La lettera b) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, è sostituita dalla seguente:
"b) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera di concetto, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o referendario della Corte dei conti, due impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado docente di uno degli insegnamenti per i quali è valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-09-10;555#art-2