Art. 1
In vigore dal 24 ott 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, concernente il regolamento di esecuzione per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per il personale amministrativo della Corte dei conti;
Uditi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
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L' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, è sostituito dal seguente:
"Per accedere alle singole carriere amministrative è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: alla carriera direttiva: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio; alla carriera di concetto: diploma di maturità classica o scientifica, di maturità magistrale o tecnica, di maturità professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione dei titoli equipollenti; alla carriera esecutiva: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; alla carriera ausiliaria: licenza elementare".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-09-10;555#art-1