Art. 1
In vigore dal 4 set 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
.
Nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge e del primo comma del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-10;421#art-1