Art. 2
In vigore dal 4 set 1985
Il settimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
"I detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese".
Dopo il settimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è inserito il seguente:
"Il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero, può ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati, che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonché di due telefonate mensili al di là dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37, da concedere dalle autorità competenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
SCALFARO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-10;421#art-2