Art. 4

In vigore dal 5 ott 1985
Le marche per contratti di borsa di vecchio tipo restano in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento della scorta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1985 PERTINI VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1985 Registro n. 49 Finanze, foglio n. 400
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