Art. 1
In vigore dal 5 ott 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, disciplinante il trattamento tributario dei contratti di borsa;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1079, recante modificazioni in materia di tasse sui contratti di borsa;
Visto l' del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, n. 680, con il quale sono state determinate la forma e le caratteristiche di nuovi valori delle marche per contratti di borsa;
Ritenuta la necessità di istituire nuovi tagli delle marche per contratti di borsa e di determinarne le caratteristiche tecniche;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
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Sono istituiti nuovi tagli di marche per contratti di borsa nei valori di lire: 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 25.000 e 30.000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-27;476#art-1