Statuto regolamento A.I.M.A.Capo II

Art. 19

Deliberazioni del conto consuntivo

In vigore dal 13 mar 1985
Il conto consuntivo del bilancio previsto alla lettera b) del precedente da redigere in conformità alle norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato è sottoposto, almeno trenta giorni prima della data di convocazione del consiglio di amministrazione, all'esame del collegio dei revisori, che redige apposita relazione. Il conto consuntivo è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è presentato al Parlamento in appendice al rendiconto generale dello Stato. Le risultanze finanziarie delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della C.E.E.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-19

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Deliberazioni del conto consuntivo (Art. 19 Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).) — Testo vigente | Portale Normativo