Statuto regolamento A.I.M.A.›Capo II
Art. 19
11 / 44Deliberazioni del conto consuntivo
In vigore dal 13 mar 1985
Il conto consuntivo del bilancio previsto alla lettera b) del precedente da redigere in conformità alle norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato è sottoposto, almeno trenta giorni prima della data di convocazione del consiglio di amministrazione, all'esame del collegio dei revisori, che redige apposita relazione.
Il conto consuntivo è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è presentato al Parlamento in appendice al rendiconto generale dello Stato.
Le risultanze finanziarie delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della C.E.E.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-19