Art. 19 · Deliberazioni del conto consuntivo
Statuto regolamento A.I.M.A.Capo II

Art. 19

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Deliberazioni del conto consuntivo

In vigore dal 13 mar 1985
Il conto consuntivo del bilancio previsto alla lettera b) del precedente da redigere in conformità alle norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato è sottoposto, almeno trenta giorni prima della data di convocazione del consiglio di amministrazione, all'esame del collegio dei revisori, che redige apposita relazione. Il conto consuntivo è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è presentato al Parlamento in appendice al rendiconto generale dello Stato. Le risultanze finanziarie delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della C.E.E.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-19