Art. 3
In vigore dal 7 mar 1985
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1985
PERTINI
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1985
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 134
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-08;21#art-3