Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 mar 1985
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1985 PERTINI SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1985 Registro n. 5 Difesa, foglio n. 134
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