Art. 2

In vigore dal 31 mag 1985
Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per gli anni 1982 e 1983 si provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1984 e seguenti si provvederà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-06;186#art-2

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