Art. 1
In vigore dal 31 mag 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 382;
Sentita la commissione di cui al secondo comma dell' della predetta legge n. 854/1973;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro;
Decreta:
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Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 2.878 per l'anno finanziario 1982 ed in L. 3.302 per gli anni finanziari 1983 e seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-06;186#art-1